{"id":2026,"date":"2024-01-09T12:57:02","date_gmt":"2024-01-09T12:57:02","guid":{"rendered":"https:\/\/guardiamartana.it\/wp\/?page_id=2026"},"modified":"2024-01-09T12:57:42","modified_gmt":"2024-01-09T12:57:42","slug":"statuto-2023","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/guardiamartana.it\/wp\/statuto-2023\/","title":{"rendered":"Statuto 2023"},"content":{"rendered":"<p><em>Aggiornamento Statuto 20\/12\/2023 Agenzia delle Entrate al Numero 790 Serie 3 \u2013 Ufficio Territoriale di Terni<\/em><br \/>\n<em>(Secondo disposizioni di cui all\u2019art. 7 e ss. del decreto legislativo 36 del 2021, efficaci dal 1\u00b0 luglio 2023)<\/em><\/p>\n<p><strong>Statuto della \u201cGuardia Martana Rugby Associazione Sportiva Dilettantistica\u201d \u2013 Guardia Martana Rugby ASD<\/strong><\/p>\n<p><strong>TITOLO I<\/strong><br \/>\nDenominazione, sede, oggetto e durata<br \/>\nArticolo 1 &#8211; Denominazione e sede<br \/>\n\u00c8 costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36\/2021 e ss. mod., un\u2019associazione sportiva dilettantistica denominata \u201cGuardia Martana Rugby Associazione sportiva dilettantistica\u201d, in breve \u201cGuardia Martana Rugby A.S.D.\u201d , in sigla &#8220;GMR&#8221; (d\u2019ora in poi \u201cAssociazione\u201d), attualmente senza personalit\u00e0 giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell\u2019articolo 14, D.Lgs. 39\/2021, con sede in Massa Martana (PG), Via Castel Rinaldi 66 CAP 06056.<br \/>\nLa variazione dell\u2019indirizzo, purch\u00e9 nello stesso Comune, potr\u00e0 essere deliberata dall\u2019organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.<br \/>\nPotranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all\u2019estero.<br \/>\nNella denominazione, negli atti e nella corrispondenza \u00e8 obbligatorio l\u2019uso della locuzione \u201cassociazione sportiva dilettantistica\u201d, anche in acronimo ASD.<br \/>\nL\u2019Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell\u2019anno successivo, una dichiarazione all\u2019ente affiliante riguardante l\u2019aggiornamento dei dati ai sensi dell\u2019articolo 6.3, D.Lgs. 39\/2021, l\u2019aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell\u2019anno precedente.<br \/>\nL&#8217; Associazione \u00e8 gi\u00e0 in possesso di codice fiscale e partita IVA 03165030549.<br \/>\nL&#8217; Associazione \u00e8 attualmente Iscritta al Registro Nazionale delle Attivit\u00e0 Sportive Dilettantistiche (RASD) e affiliata alla Federazione Italiana Rugby con il codice codice 789911 (gi\u00e0 330666) ed all&#8217;Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva ETS \u2013 APS (ENDAS) con codice 74101.<br \/>\nIl sito istituzionale dell&#8217;Associazione \u00e8: www.guardiamartana.it<br \/>\nArticolo 2 \u2013 Colori ed emblema sociale<br \/>\n1. I colori sociali sono &#8220;giallo, verde, rosso, nero&#8221;. L\u2019emblema dell\u2019associazione \u00e8 rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante &#8220;cinghiale furioso&#8221;.<br \/>\nArticolo 3 \u2013 Oggetto<br \/>\n1. L\u2019Associazione \u00e8 apolitica e non ha scopo di lucro.<br \/>\n2. Durante la vita dell\u2019Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonch\u00e9 fondi, riserve o capitale.<br \/>\n3. L\u2019Associazione \u00e8 altres\u00ec caratterizzata dalla democraticit\u00e0 della struttura, dall\u2019uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall\u2019elettivit\u00e0 delle cariche associative.<br \/>\n4. L\u2019Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell\u2019articolo 10, D.Lgs. 36\/2021, esercita in via stabile e principale l\u2019organizzazione e la gestione di attivit\u00e0 sportivo dilettantistica ai sensi dell\u2019articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36\/2021. Nello specifico ha per finalit\u00e0 lo sviluppo e la diffusione di attivit\u00e0 sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del rugby e pi\u00f9 in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attivit\u00e0 Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attivit\u00e0 idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina in particolare attraverso gli sport di lotta (lotta, judo, karate, arti marziali, pugilato) e di potenziamento fisico (pesistica olimpica, crossfit, Obstacle Course Race \u2013 OCR).<br \/>\n5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l\u2019Associazione potr\u00e0, tra l\u2019altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l\u2019attivit\u00e0 didattica per l\u2019avvio, l\u2019aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.<br \/>\n6. Nei limiti previsti dall\u2019articolo 9, D.Lgs. 36\/2021 e dalla normativa di attuazione, \u00e8 facolt\u00e0 dell\u2019Associazione svolgere attivit\u00e0 secondaria e strumentale, purch\u00e9 strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:<br \/>\n\u2022 attivit\u00e0 ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;<br \/>\n\u2022 la gestione di centri benessere o fisioterapici;<br \/>\n\u2022 la vendita di articoli sportivi;<br \/>\n\u2022 la promozione di attivit\u00e0 sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l\u2019attivit\u00e0 svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l\u2019espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.<br \/>\n7. L\u2019Associazione garantir\u00e0 la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l\u2019elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.<br \/>\n8. L&#8217;Associazione potr\u00e0 collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalit\u00e0 similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.<br \/>\n9. L\u2019Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonch\u00e9 agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e\/o degli enti di promozione sportiva e\/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorr\u00e0 affiliarsi. L\u2019associazione si impegna altres\u00ec a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all\u2019attivit\u00e0 sportiva praticata. L\u2019associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonch\u00e9 le decisioni che le autorit\u00e0 sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.<br \/>\n10. L\u2019Associazione si impegna inoltre a garantire l\u2019attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e\/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell\u2019articolo 16, D.Lgs. 39\/2021<br \/>\nArticolo 4 \u2013 Durata<br \/>\nL\u2019Associazione ha durata illimitata e potr\u00e0 essere sciolta soltanto con delibera dell\u2019assemblea straordinaria degli associati.<\/p>\n<p><strong>TITOLO II<\/strong><br \/>\nDella vita associativa<br \/>\nArticolo 5 &#8211; Domanda di ammissione<br \/>\n1. Possono far parte dell\u2019Associazione in qualit\u00e0 di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.<br \/>\n2. Ai fini sportivi, per \u201cirreprensibile condotta\u201d deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealt\u00e0, della probit\u00e0 e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all\u2019attivit\u00e0 sportiva, con l\u2019obbligo di astenersi da ogni forma d\u2019illecito sportivo e da qualsivoglia indebita<br \/>\nesternazione pubblica lesiva della dignit\u00e0, del decoro e del prestigio dell\u2019associazione, oltre che delle competenti autorit\u00e0 sportive.<br \/>\n3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.<br \/>\n4. Chi intenda aderire all\u2019Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l\u2019altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validit\u00e0 a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalit\u00e0 dell\u2019Associazione e l\u2019impegno a osservarne statuto e regolamenti.<br \/>\n5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.<br \/>\n6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potr\u00e0 procedere all\u2019esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l\u2019interessato pu\u00f2 proporre reclamo all\u2019Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.<br \/>\n7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio \u00e8 senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.<br \/>\n8. La qualifica di associato, ben distinta da quella di \u201ctesserato\u201d che consegue all\u2019atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell\u2019associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non d\u00e0 diritto a partecipare alla vita dell\u2019associazione, \u00e8 personale e non \u00e8 trasmissibile per nessun motivo e titolo.<br \/>\n9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili n\u00e9 restituibili agli associati.<br \/>\n10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovr\u00e0 essere controfirmata dall\u2019esercente la responsabilit\u00e0 genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell\u2019Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell\u2019associato minorenne.<br \/>\n11. L\u2019Assemblea pu\u00f2 deliberare che, all\u2019atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l\u2019esercizio in cui \u00e8 stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.<br \/>\n12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attivit\u00e0 sportiva dilettantistica svolta.<br \/>\nArticolo 6 \u2014 Diritti e doveri dei soci<br \/>\n1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.<br \/>\n2. In particolare, i soci hanno:<br \/>\na) il diritto a partecipare alle attivit\u00e0 associative;<br \/>\nb) il diritto di voto per l\u2019approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell\u2019Associazione;<br \/>\nc) il diritto di voto per l\u2019approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;<br \/>\nd) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;<br \/>\ne) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalit\u00e0 di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.<br \/>\n3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell\u2019Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilit\u00e0 genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10.<br \/>\n4. Il diritto all\u2019elettorato passivo verr\u00e0 automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore et\u00e0.<br \/>\n5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall\u2019assemblea, nonch\u00e9 al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell\u2019Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.<br \/>\nArticolo 7 &#8211; Decadenza dei soci<br \/>\n1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.<br \/>\n2. L\u2019associato pu\u00f2 in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volont\u00e0 di recedere dall\u2019Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione \u00e8 ricevuta dal consiglio direttivo.<br \/>\n3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.<br \/>\n4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell\u2019Associazione l\u2019associato pu\u00f2 essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale pu\u00f2 presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all\u2019Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.<br \/>\n5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell\u2019assemblea che esaminer\u00e0 l\u2019eventuale impugnazione in contraddittorio con l\u2019interessato.<br \/>\n6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest\u2019ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all\u2019Associazione.<\/p>\n<p><strong>TITOLO III<\/strong><br \/>\nDegli organi associativi<br \/>\nArticolo 8 \u2013 Organi sociali<br \/>\n1. L\u2019ordinamento interno dell\u2019Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.<br \/>\n2. Sono organi dell\u2019Associazione:<br \/>\na) l\u2019assemblea generale degli associati;<br \/>\nb) il presidente;<br \/>\nc) il consiglio direttivo;<br \/>\nd) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.<br \/>\nArticolo 9 &#8211; Convocazione e funzionamento dell\u2019assemblea generale<br \/>\n1. L\u2019assemblea generale dei soci \u00e8 il massimo organo deliberativo dell\u2019Associazione.<br \/>\n2. L\u2019assemblea \u00e8 composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.<br \/>\n3. L\u2019assemblea \u00e8 indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell\u2019Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere pi\u00f9 anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.<br \/>\n4. La convocazione dell\u2019assemblea straordinaria potr\u00e0 essere richiesta al consiglio direttivo da:<br \/>\na) almeno la met\u00e0 pi\u00f9 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l\u2019ordine del giorno;<br \/>\nb) almeno la met\u00e0 pi\u00f9 1 dei componenti il consiglio direttivo.<br \/>\n5. L\u2019assemblea dovr\u00e0 essere convocata presso la sede dell\u2019Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.<br \/>\n6. Sono ammesse le audio\/video assemblee ai sensi dell\u2019articolo 14 del presente statuto.<br \/>\n7. L\u2019Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale (i.e. www,guardiamartana.it) di apposito \u201cAvviso di convocazione\u201d, da comunicare altres\u00ec all\u2019indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.<br \/>\n8. L\u2019avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l\u2019ordine del giorno. L\u2019avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non pu\u00f2 svolgersi prima di un\u2019ora dalla prima convocazione.<br \/>\n9. L\u2019Assemblea, quando \u00e8 regolarmente convocata e costituita, rappresenta l\u2019universalit\u00e0 degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.<br \/>\n10. L\u2019Assemblea \u00e8 presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere pi\u00f9 anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.<br \/>\n11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalit\u00e0 e l\u2019ordine delle votazioni.<br \/>\n12. L\u2019Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell\u2019Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.<br \/>\n13. L\u2019assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o pi\u00f9 scrutatori.<br \/>\n14. Di ogni assemblea si dovr\u00e0 redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalit\u00e0 ritenute pi\u00f9 idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.<br \/>\n15. Laddove l\u2019Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l\u2019Associazione \u00e8 affiliata.<br \/>\n16. L\u2019assistenza del segretario non \u00e8 necessaria quando il verbale dell\u2019assemblea sia redatto da un notaio.<br \/>\n17. L\u2019Assemblea delibera sui punti contenuti nell\u2019ordine del giorno.<br \/>\n18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all\u2019Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l\u2019adunanza.<br \/>\n19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell\u2019ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell\u2019Assemblea e possono essere inserite nell\u2019ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.<br \/>\nArticolo 10 &#8211; Partecipazione all\u2019assemblea<br \/>\n1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell\u2019Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.<br \/>\n2. Ogni socio ha diritto a un voto e pu\u00f2 rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.<br \/>\nArticolo 11 \u2013 Assemblea ordinaria<br \/>\n1. L\u2019assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all\u2019anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell\u2019esercizio sociale, per l\u2019approvazione del bilancio consuntivo e per l\u2019esame del bilancio preventivo.<br \/>\n2. Fino al momento dell\u2019approvazione del preventivo il consiglio direttivo \u00e8 autorizzato all\u2019esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l\u2019anno precedente, suddiviso in dodicesimi.<br \/>\n3. In particolare, l\u2019Assemblea ordinaria:<br \/>\na) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;<br \/>\nb) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;<br \/>\nc) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;<br \/>\nd) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell\u2019organo di controllo;<br \/>\ne) delibera sulla responsabilit\u00e0 dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilit\u00e0 nei loro confronti;<br \/>\nf) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;<br \/>\ng) individua le attivit\u00e0 diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall\u2019Associazione;<br \/>\nh) delibera in merito l\u2019approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36\/2021;<br \/>\ni) delibera sull\u2019ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.<br \/>\nArticolo 12 &#8211; Assemblea straordinaria<br \/>\n1. L\u2019Assemblea straordinaria delibera:<br \/>\na) sull\u2019approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;<br \/>\nb) sulla trasformazione, anche ai sensi dell\u2019articolo 28 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell\u2019Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;<br \/>\nc) sui diritti reali immobiliari;<br \/>\nd) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;<br \/>\nc) sugli altri argomenti posti all\u2019ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.<br \/>\nArticolo 13 \u2013 Validit\u00e0 assembleare<br \/>\n1. L\u2019assemblea ordinaria \u00e8 validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.<br \/>\n2. L\u2019assemblea straordinaria \u00e8 validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2\/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.<br \/>\n3. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l\u2019assemblea ordinaria che l\u2019assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.<br \/>\n4. Per deliberare lo scioglimento dell\u2019Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3\/4 degli associati ai sensi dell\u2019articolo 21, cod. civ..<br \/>\nArticolo 14 \u2013 Audio\/video Assemblee<br \/>\n1. \u00c8 possibile tenere le riunioni dell\u2019Assemblea, con interventi dislocati in pi\u00f9 luoghi, audio\/video collegati, e ci\u00f2 alle condizioni previste dalla legge, cui dovr\u00e0 essere dato atto nei relativi verbali .<br \/>\n2. In tutti i luoghi audio\/video collegati in cui si tiene la riunione dovr\u00e0 essere predisposto il foglio delle presenze.<br \/>\n3. \u00c8 in ogni caso necessario che:<br \/>\n&#8211; comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;<br \/>\n-vi sia la possibilit\u00e0, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;<br \/>\n-venga garantita la possibilit\u00e0 di tenere il verbale completo della riunione;<br \/>\n-venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilit\u00e0 di intervento e la possibilit\u00e0 di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l\u2019adunanza;<br \/>\n-sia garantita la possibilit\u00e0 di partecipare alle votazioni;<br \/>\n-sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all\u2019ordine del giorno nonch\u00e9 di trasmettere, ricevere e visionare documenti;<br \/>\n-vengano indicati nell\u2019avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati \u2013 a cura della societ\u00e0 \u2013 nei quali gli intervenienti possono affluire.<br \/>\nIn presenza dei suddetti presupposti, l\u2019assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.<br \/>\n4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in pi\u00f9 luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell\u2019assemblea pu\u00f2 farsi coadiuvare da uno o pi\u00f9 assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facolt\u00e0 \u00e8 in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.<br \/>\nArticolo 15 &#8211; Il consiglio direttivo<br \/>\n1. Il consiglio direttivo \u00e8 l\u2019organo responsabile della gestione dell\u2019Associazione e cura collegialmente l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 associativa.<br \/>\n2. Il consiglio direttivo \u00e8 composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall\u2019Assemblea, ivi compreso il presidente.<br \/>\n3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.<br \/>\n4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.<br \/>\n5. La presenza alla prima riunione dell\u2019associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.<br \/>\n6. \u00c8 fatto divieto agli amministratori dell\u2019Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre societ\u00e0 o associazioni sportive dilettantistiche nell\u2019ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.<br \/>\n7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.<br \/>\n8. La rappresentanza legale dell\u2019Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l\u2019esecuzione dei deliberati dell\u2019Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.<br \/>\n9. Il presidente pu\u00f2, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest\u2019ultimo alla prima riunione utile.<br \/>\n10. Il consiglio direttivo potr\u00e0 avere luogo altres\u00ec \u201cda remoto\u201d ai sensi del precedente articolo 14 dello statuto.<br \/>\n11. Le riunioni sono valide se \u00e8 presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.<br \/>\n12. In caso di parit\u00e0 prevale il voto di chi presiede.<br \/>\n13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all\u2019articolo 8.2, D.Lgs. 36\/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all\u2019articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112\/2017.<br \/>\n14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.<br \/>\n15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.<br \/>\n16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalit\u00e0 ritenute pi\u00f9 idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.<br \/>\nArticolo 16 \u2013 Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente<br \/>\n1. Il consiglio direttivo decade:<br \/>\na) per dimissioni contemporanee della met\u00e0 pi\u00f9 1 dei suoi componenti;<br \/>\nb) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;<br \/>\nc) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della met\u00e0 pi\u00f9 1 dei suoi componenti;<br \/>\nd) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell\u2019Assemblea.<br \/>\n2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere pi\u00f9 anziano, dovr\u00e0 provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell\u2019Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l\u2019ordinaria amministrazione.<br \/>\n3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.<br \/>\n4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell\u2019esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la met\u00e0 del consiglio direttivo, si proceder\u00e0 alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguir\u00e0 in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provveder\u00e0 alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.<br \/>\n5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:<br \/>\na) per dimissioni;<br \/>\nb) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.<br \/>\n6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere pi\u00f9 anziano, dovr\u00e0 entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell\u2019Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l\u2019ordinaria amministrazione.<br \/>\n7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere pi\u00f9 anziano, in regime di prorogatio.<br \/>\nArticolo 17 \u2013 Convocazione del consiglio direttivo<br \/>\n1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalit\u00e0 almeno 1 volta l\u2019anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.<br \/>\nArticolo 18 \u2013 Compiti del consiglio direttivo<br \/>\n1. Il consiglio direttivo \u00e8 dotato dei pi\u00f9 ampi poteri per la gestione ordinaria dell\u2019Associazione. A esso competono in particolare:<br \/>\na) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell\u2019attivit\u00e0 svolta nel corso dell\u2019anno solare precedente e di quello preventivo;<br \/>\nb) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all\u2019anno, nonch\u00e9 le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente statuto;<br \/>\nc) determinare l\u2019importo delle quote associative;<br \/>\nd) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c\/capitale, per la gestione dell\u2019Associazione;<br \/>\ne) assumere le decisioni relative alle attivit\u00e0 e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalit\u00e0 istituzionali dell\u2019Associazione;<br \/>\nf) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l\u2019Associazione nonch\u00e9 di eventuali volontari e curare l\u2019esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36\/2021 in materia di lavoro sportivo;<br \/>\ng) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attivit\u00e0 da svolgere nel nuovo anno sociale;<br \/>\nh) l\u2019elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;<br \/>\ni) l\u2019istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;<br \/>\nj) la facolt\u00e0 di nominare tra gli associati, soggetti esterni all\u2019ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;<br \/>\nk) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all\u2019attivit\u00e0 sociale da sottoporre all\u2019approvazione dell\u2019assemblea degli associati;<br \/>\nl) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all\u2019assemblea;<br \/>\nm) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;<br \/>\nn) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all\u2019articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36\/2021;<br \/>\no) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.<br \/>\nArticolo 19 &#8211; Il presidente<br \/>\n1. Il presidente \u00e8 eletto dall\u2019Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti\/rappresentati.<br \/>\n2. Dura in carica 4 anni ed \u00e8 rieleggibile.<br \/>\n3. Egli presiede l\u2019Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.<br \/>\n4. Ha la rappresentanza legale dell\u2019Associazione.<br \/>\n5. Nei casi di urgenza il presidente pu\u00f2 esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.<br \/>\nArticolo 20 &#8211; Il vicepresidente<br \/>\n1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti\/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.<br \/>\nArticolo 21 &#8211; Il segretario e il tesoriere<br \/>\n1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.<br \/>\n2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell\u2019ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.<br \/>\n3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, \u00e8 sostituito con le stesse modalit\u00e0 dal tesoriere o dal vicepresidente.<br \/>\n4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; d\u00e0 esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.<br \/>\n5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l\u2019acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarit\u00e0 e autorizzandone il pagamento.<br \/>\n6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell\u2019Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.<br \/>\n7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l\u2019esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.<br \/>\nArticolo 22 \u2013 Organo di revisione<br \/>\n1. L\u2019organo di revisione pu\u00f2 essere eletto dall\u2019Assemblea. Pu\u00f2 essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.<br \/>\n2. Controlla l\u2019amministrazione dell\u2019Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.<br \/>\n3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.<br \/>\n4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonch\u00e9 qualora opportuno, previa convocazione del presidente.<br \/>\n5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.<br \/>\n6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss,, cod. civ..<\/p>\n<p><strong>TITOLO IV<\/strong><br \/>\nPatrimonio e scritture contabili<br \/>\nArticolo 23 \u2013Il rendiconto economico<br \/>\n1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario \u00e8 obbligatoria.<br \/>\n2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell\u2019Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all\u2019approvazione assembleare.<br \/>\n3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell\u2019associazione.<br \/>\n4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell\u2019Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei<br \/>\nconfronti degli associati. In occasione della convocazione dell\u2019assemblea ordinaria, che riporta all\u2019ordine del giorno l\u2019approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.<br \/>\n5. L\u2019intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell\u2019Assemblea. In questo caso trover\u00e0 applicazione quanto disposto dall\u2019articolo 16, comma 2.<br \/>\nArticolo 24 &#8211; Anno sociale<br \/>\n1. L\u2019anno sociale e l\u2019esercizio finanziario iniziano il 1\u00b0 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.<br \/>\nArticolo 25 \u2013 Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili<br \/>\n1. Il patrimonio dell\u2019Associazione \u00e8 indivisibile ed \u00e8 costituito: a) dai beni mobili\/immobili propriet\u00e0 dell\u2019Associazione nonch\u00e9 acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.<br \/>\n2. I mezzi finanziari dell\u2019Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attivit\u00e0 organizzate dall\u2019Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.<br \/>\n3. L\u2019associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 statutaria o all\u2019incremento del proprio patrimonio.<br \/>\n4. \u00c8 sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.<br \/>\n5. Si applica l\u2019articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112\/2017.<\/p>\n<p><strong>TITOLO V<\/strong><br \/>\nDei lavoratori e volontari<br \/>\nArticolo 26 \u2013 Lavoratori e volontari<br \/>\n1. I lavoratori sportivi dell\u2019Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell\u2019articolo 25, D.Lgs. 36\/2021, secondo il principio di pari dignit\u00e0 e opportunit\u00e0, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell\u2019impresa.<br \/>\n2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36\/2021.<br \/>\n3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l\u2019articolo 37, D.Lgs. 36\/2021.<br \/>\n4. L\u2019Associazione pu\u00f2 altres\u00ec stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell\u2019articolo 30, D.Lgs. 36\/2021.<br \/>\n5. Ricorrendone i presupposti, l\u2019attivit\u00e0 di lavoro sportivo pu\u00f2 costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell\u2019articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest\u2019ultima si applica l\u2019eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all\u2019articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81\/2015.<br \/>\n6. Sono ammesse altres\u00ec le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purch\u00e9 non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.<br \/>\n7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all\u2019alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E\u2019 prevista la possibilit\u00e0 di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.<br \/>\n8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l\u2019ente di cui il volontario \u00e8 socio o tramite il quale svolge la propria attivit\u00e0 sportiva.<br \/>\n9. \u00c8 previsto in ogni caso l\u2019obbligo di assicurare per la responsabilit\u00e0 civile verso i terzi i volontari, in capo all\u2019ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.<\/p>\n<p><strong>TITOLO VI<\/strong><br \/>\nDisposizioni finali<br \/>\nArticolo 27- I Tesserati<br \/>\n1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l\u2019Associazione \u00e8 affiliata e sono rappresentati da:<br \/>\na) atleti;<br \/>\nb) dirigenti sociali e soci di societ\u00e0 affiliate;<br \/>\nc) giudici\/arbitri;<br \/>\nd)dirigenti;<br \/>\ne) tecnici, istruttori ;<br \/>\nf) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l\u2019Associazione \u00e8 Affiliata;<br \/>\n2. L\u2019Associazione, con l\u2019affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l\u2019esercizio dello sport praticati, con le stesse modalit\u00e0 previste per i propri Soci.<br \/>\n3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l\u2019Associazione \u00e8 affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all\u2019utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 sportiva, formativa, didattica e promozionale.<br \/>\n4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di eta&#8217; non puo&#8217; essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.<br \/>\n5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III \u2013 Capo I \u2013 artt. 15 e 16 D.Lgs. 36\/2021.<br \/>\nArticolo 28 \u2013 Le sezioni \u2013 trasformazione \u2013 Terzo settore<br \/>\n1. L\u2019assemblea, nella sessione ordinaria, potr\u00e0 costituire delle sezioni nei luoghi che riterr\u00e0 pi\u00f9 opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.<br \/>\n2. L\u2019assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potr\u00e0 deliberare la trasformazione dell\u2019Associazione in Societ\u00e0 sportiva di capitali o cooperativa sportiva.<br \/>\n3. L\u2019assemblea ordinaria potr\u00e0 deliberare l\u2019iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.<br \/>\nArticolo 29 \u2013 Scioglimento<br \/>\n1. Lo scioglimento dell\u2019Associazione \u00e8 deliberato dall\u2019assemblea ai sensi dell\u2019articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.<br \/>\n2. Cos\u00ec pure la richiesta dell\u2019assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell\u2019Associazione deve essere presentata da almeno 3\/4 dei soci con diritto di voto, con l\u2019esclusione delle deleghe.<br \/>\n3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento \u00e8 devoluto a fini sportivi ai sensi dell\u2019articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36\/2021.<br \/>\nArticolo 30 &#8211; Clausola compromissoria<br \/>\nLe controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione Italiana Rugby. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.<br \/>\nArticolo 31 &#8211; Norma di rinvio<br \/>\n1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aggiornamento Statuto 20\/12\/2023 Agenzia delle Entrate al Numero 790 Serie 3 \u2013 Ufficio Territoriale di Terni (Secondo disposizioni di cui all\u2019art. 7 e ss. del decreto legislativo 36 del 2021, efficaci dal 1\u00b0 luglio 2023) Statuto della \u201cGuardia Martana Rugby Associazione Sportiva Dilettantistica\u201d \u2013 Guardia Martana Rugby ASD TITOLO I Denominazione, sede, oggetto e durata Articolo 1 &#8211; Denominazione e sede \u00c8 costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36\/2021 e ss. mod., un\u2019associazione sportiva dilettantistica denominata \u201cGuardia Martana Rugby Associazione sportiva dilettantistica\u201d, in breve \u201cGuardia Martana Rugby&#8230; <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-2026","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.7 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Statuto 2023 - Guardia Martana Rugby ASD<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/guardiamartana.it\/wp\/statuto-2023\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Statuto 2023 - Guardia Martana Rugby ASD\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Aggiornamento Statuto 20\/12\/2023 Agenzia delle Entrate al Numero 790 Serie 3 \u2013 Ufficio Territoriale di Terni (Secondo disposizioni di cui all\u2019art. 7 e ss. del decreto legislativo 36 del 2021, efficaci dal 1\u00b0 luglio 2023) Statuto della \u201cGuardia Martana Rugby Associazione Sportiva Dilettantistica\u201d \u2013 Guardia Martana Rugby ASD TITOLO I Denominazione, sede, oggetto e durata Articolo 1 &#8211; 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